Lavoro, leggo e condivido, social, teaching and learning, varie ed eventuali

Ultime dalla scuola (6 giugno 2009)

Ricevo ed inoltro dal mio sindacalista di fiducia gli ADEMPIMENTI DI FINE ANNO E PROPEDEUTICI AL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO, perchè credo possano essere utili a quanti, come me, lavorano nella scuola italiana.

L’anno scolastico volge al termine e le istituzioni scolastiche sono chiamate ad effettuare alcuni adempimenti previsti dalla norma, in particolare l’adozione dei libri di testo o comunque di strumenti didattici alternativi e la valutazione degli apprendimenti, nonché la verifica dei progetti e quindi del piano dell’offerta formativa.

E’ prassi comune predisporre o comunque avviare taluni adempimenti propedeutici all’avvio del prossimo anno scolastico, anche se ancora sono molte le condizioni che non consentono una visione reale e puntuale di quello che accadrà dal prossimo 1° settembre (Organici di fatto soprattutto).

Le recenti modifiche ordinamentali, rendono questi primi adempimenti particolarmente complessi e problematici per le inevitabili ricadute sull’organizzazione del lavoro.

(foto di aldoaldoz)

La scelta dei libri di testo

La sua regolamentazione è contenuta nella circolare n.16 del 10 febbraio 2009, in applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 5 del decreto-legge 137/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 169/2009.

L’articolo 5 del decreto-legge 137/2008 ha dettato nuove regole per l’adozione dei libri di testo, stabilendo, in particolare, che i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. L’adozione dei libri di testo deve avvenire nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico ha l’obbligo di vigilare affinché le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

I vincoli introdotti hanno provocato notevoli perplessità applicative circa le modalità operative, in particolare con riferimento all’adozione dei libri di testo nella scuola primaria. Il MIUR deve ancora chiarire se il vincolo quinquennale debba riferirsi ai singoli corsi che si avviano con l’anno scolastico 2009/2010 ovvero, come taluni ipotizzano, a tutte le classi prime che si formeranno nei prossimi cinque anni.

L’imposizione di tale vincolo nell’ambito della scuola Primaria è di scarsa utilità, dal momento che i libri di testo sono forniti gratuitamente alle famiglie e che, per la loro natura, (si tratta per lo più di strumenti operativi che si “consumano” nel corso dell’anno scolastico) non risultano adatti per un ” effettivo” riuso.

L’assegnazione di altro docente nella classe, a decorrere dal 1° settembre 2009, non consente in alcun modo una diversa scelta di libri di testo già effettuata. In proposito, il dirigente scolastico è tenuto ad esercitare una scrupolosa vigilanza sul rispetto di tale divieto.

Questo principio è stato contestato in sede giurisdizionale: il TAR del Lazio, sez. III bis, ha accolto la richiesta di provvedimento cautelare invitando il MIUR ad integrare la circolare 16, ma il Consiglio di Stato, in appello, con la propria ordinanza n. 2540/09 della VI sezione ha annullato l’ordinanza del TAR, confermando la legittimità della scelta del Ministero.

Valutazione degli apprendimenti

Nelle more del regolamento sulla valutazione,approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 maggio c.a. ma non ancora pubblicato sulla G.U., vige la circolare n.50 del 20 maggio 2009, che si richiama alla legge 169/2008 e al D.M. 16 gennaio 2009,n.5.

Nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti è effettuata mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi e illustrata con giudizio analitico.

I docenti con decisione assunta all’unanimità (in quale organismo?) possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali.

Anche per questo ordine di scuola è richiesta la certificazione delle competenze come disposto dall’art.3 della legge 169/2008,richiamando l’art.8 del D.L.vo n.59 del 2004, ma come già avvenuto per la Scuola Secondaria di 1° grado per il passato e tuttora, non viene data alcuna indicazione in proposito,lasciando alle Istituzioni Scolastiche di disporre “in modo autonomo forme e modalità della certificazione”.

E’ evidente che la certificazione delle competenze, in un contesto come quello che vivono le istituzioni oggi, è cosa complessa e è necessaria da parte del Ministero la predisposizionemodelli certificativi, peraltro previsti dal DPR n.275/1999, tali da garantire omogeneità sul territorio nazionale. Inoltre è legittimo chiedersi come si possa certificare una competenza con voti decimali.

Nella Scuola secondaria di I° grado è compito del Consiglio di Classe ammettere gli alunni alla classe successiva verificando i seguenti presupposti: la validità di frequenza delle lezioni, voti non inferiore a sei decimi in ogni disciplina di studio, un voto non inferiore a sei decimi nel comportamento.

L’eventuale non ammissione è deliberata a maggioranza. Per la certificazione delle competenze vale quanto già detto per la primaria.

Nella scuola secondaria di II° grado vengono ammessi dal Consiglio di classe, alla classe successiva gli alunni che conseguono un voto non inferiore a sei decimi in ogni disciplina di studio e nel comportamento.

Per gli alunni che non conseguono la sufficienza lo scrutinio è sospeso e rinviato. (attività di recupero)

Ammissione agli esami di stato di fine ciclo

(Ripristinata l’ammissione agli Esami di Stato di fine Primo ciclo con il comma 4-bis,art.1 della legge 176 del 25 ottobre 2007).

L’ammissione agli esami di stato, nella scuola secondaria di primo grado, è disposta dal Consiglio di classe con giudizio di idoneità per gli alunni che hanno conseguito in ogni disciplina di studio e di comportamento un voto non inferiore a sei decimi. L’eventuale non ammissione è deliberata a maggioranza.

Nella scuola secondaria di secondo grado l’ammissione è disposta dal Consiglio di classe.

La media del sei per l’ammissione all’esame è calcolata considerando nel computo,a tutti gli effetti, anche il voto di comportamento e il voto di educazione fisica. (O.M. n.40 dell’8 aprile 2009, Circolare n.46 del 7 maggio 2009)

Verifica dei progetti

Si tratta di un adempimento dovuto, previsto dal piano annuale delle attività, destinato a valutare l’efficacia dei progetti svolti, nonché della loro effettiva razionalizzazione, anche ai fini della liquidazione dal fondo di istituto dei compensi definiti dalla contrattazione integrativa.

Autonomia e sperimentazione

Con il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, alle istituzioni scolastiche è stata conferita l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, che viene esercitata attraverso la predisposizione, con la partecipazione di tutte le sue componenti, del Piano dell’offerta formativa (articolo 3) che è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano, definito dal collegio dei docenti, è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.

Per quanto riguarda l’esercizio dell’autonomia didattica (articolo 4) le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune attraverso:

* l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
* la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del curricolo obbligatorio di cui all’articolo 8, degli spazi orari residui;
* l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
* l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
* l’aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

Le istituzioni scolastiche,ai sensi dell’art.8 del D.P.R.275/99, possono utilizzare una quota del curricolo nazionale, definito, successivamente, nel 20%,per introdurre discipline ed attività da esse liberamente scelte.

Nell’ambito dell’autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.

E’ importante anche richiamare l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, regolamentata dall’articolo 6 del d.P.R. 275. Attraverso di essa, infatti, le istituzioni scolastiche hanno la possibilità di introdurre, in particolare, iniziative di innovazione metodologica e disciplinare che possono, adeguatamente utilizzate, superare i vincoli posti dalle limitate risorse organiche messe a loro disposizione.

Gli adempimenti in progress

FORMAZIONE DELLE CLASSI E UTILIZZAZIONE DEI DOCENTI

SCUOLA PRIMARIA

Senza alcun dubbio la formazione delle classi nella Scuola Primaria e l’utilizzo dei docenti è, per il prossimo anno scolastico, tra gli adempimenti più complessi e difficoltosi.

Normalmente esso viene svolto all’inizio dell’anno scolastico, quando cioè le istituzioni sono in grado di avere il quadro definitivo dell’organico di fatto, derivante anche da iscrizioni tardive o da nuove segnalazioni di alunni con disabilità, ma i criteri che saranno adottati devono essere stabiliti nel corso delle ultime riunioni del collegio dei docenti del corrente anno.

Quest’anno la predisposizione di tali criteri è ancora più rilevante, in vista da un lato dell’attuazione, dall’a.s. 2009-2010, delle disposizioni contenute nell’articolo 4 del decreto-legge 137/2008, che prevede la costituzione delle prime classi con funzionamento su 24 ore settimanali, e affidate ad un maestro unico”,(modificando di fatto il D.L.vo 59 del 2004) e dall’altro di quanto prescritto dall’articolo 4, comma 4,. del regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanato dal Ministro dell’istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che dispone il funzionamento delle classi successive alla prima senza dar luogo a compresenze.

A) Classi Prime

Priorità è garantire il tempo scuola richiesto delle famiglie che ci risulta essere in modo molto residuale di 24 ore, così come è bene precisare che il funzionamento del tempo a 24 ore è riferito alla classe e non al docente che ha un orario di servizio di 22 ore più due di programmazione, pertanto non di maestro unico dobbiamo parlare ma di maestro prevalente (cosa del resto già indicato nella circolare 116 del 22 marzo 1996 e di competenza dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche di cui al DPR 275/99).

E’ bene richiamare la circolare n.38 del 2 aprile 2009 sulle dotazioni organiche per l’anno scolastico 2009/2010 che cosi recita ……“la quantificazione della dotazione è operata dal Sistema informativo moltiplicando il numero delle classi per 27 e dividendo il risultato per 22, vale a dire per l’orario contrattuale di insegnamento di ciascun docente.”

Pertanto, solo nell’eventualità di un tempo scuola superiore alle 27 ore settimanali (30 o 33) sarà necessario utilizzare le risorse di organico reperibili all’interno dell’istituzione scolastica con la soppressione delle compresenze.

Garantito, invece, il tempo pieno di 40 ore, con due docenti a parità di ore di insegnamento.

B) Classi successive alle prime

La dotazione organica è fissata sulla base di 30 ore settimanali per classe.

E’ bene,qui,ricordare che il D.Lvo 59/2004 vige per le classi successive alle prime, pertanto il tempo scuola è definito in 27 ore curricolari , comprensive della religione cattolica,più tre ore facoltative opzionali.

Di norma, le istituzioni scolastiche,alle 30 ore aggiungevano le ore dedicate alla mensa, in questo caso, per proseguire nell’attività, è possibile,oltre che necessario “attingere” dalle risorse derivanti dalla soppressione delle compresenze.

A tal proposito è necessario precisare che le ore di compresenza soppresse NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI (EVENTO OCCASIONALE E NON PROGRAMMABILE) ma per assicurare,appunto,il tempo mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani e successivamente per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell’offerta formativa.

Pertanto le economie derivanti dalla soppressione delle compresenze andranno a costituire quelle risorse indispensabili per assicurare tempo scuola e attività curriculari.

C) Sarà compito del Collegio dei docenti definire,dunque, criteri oggettivi e di tutela nell’azione didattica, come :

* garantire la continuità nelle classi successive,
* evitare per quanto possibile la frammentazione degli orari e quindi il proliferare di spezzoni,
* attivare sperimentazioni di nuovi modelli organizzativi, ( art.6 del 275/99)
* individuare specifiche competenze dei docenti per l’attivazione di laboratori,
* attivare progetti per lo sviluppo e il recupero rivolti anche a studenti extracomunitari, che vanno a costituire il fulcro principale del P.O.F.

Questi criteri saranno la base per l’assegnazione dei docenti alle classi.

La competenza per questo adempimento di inizio anno è del dirigente scolastico, che deve adottare le sue decisioni sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio di istituto. Normalmente i criteri in questione subiscono ben poche variazioni nel corso del tempo, ma nelle attuali circostanze appare indispensabile che il dirigente, trovandosi di fronte ad un’organizzazione didattica forzatamente innovativa richieda al collegio proposte e modalità per far fronte alla nuova situazione.

In tal modo – ferma restando la facoltà di deroga motivata – potrà avere a disposizione strumenti aggiornati rispetto alle modalità organizzative che deriveranno dall’applicazione delle norme prima richiamate, evitando improvvisazioni che causerebbero situazioni di insoddisfazione nel corpo docente.

UTILIZZAZIONE DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Il regolamento in corso di emanazione, con il quale è stata disposta la revisione dell’assetto ordinamentale del primo ciclo, in attuazione della delega conferita dall’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 112/2008, ha rideterminato l’orario annuale obbligatorio delle lezioni della scuola secondaria di primo grado, fissandolo in 990 ore annue complessive (rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo 59/2004, che lo definiva in 891 ore curricolari più 198 facoltative opzionali) corrispondente a 29 ore settimanali, cui si aggiungono 33 ore annue da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie.

Il quadro orario così rideterminato ha comportato, ovviamente, una ridefinizione delle cattedre, che è stata approvata con il decreto ministeriale n. 37 del 26 marzo 2009.

In particolare la cattedra di italiano, storia e geografia è stata costituita con nove ore settimanali per classe ed è stata istituita la cattedra di tecnologia, che prevede lo svolgimento di due ore settimanali per classe, prima rientrante nell’area disciplinare “Matematica,scienze e tecnologia”e ora affidato all’insegnante di educazione tecnica.

Per quanto riguarda il tempo prolungato, sempre con riferimento alla cattedra di italiano, storia e geografia e alla cattedra di tecnologia, il decreto 37 prevede rispettivamente un orario di quindici ore settimanali per classe e due ore settimanali per classe (18 ore settimanali). Rammentiamo che le disposizioni sulla formazione degli organici del personale docente per l’anno scolastico 2009-2010 (segnatamente la circolare 38 del 2 aprile 2009) prevede che l’organico delle classi a tempo prolungato venga definito sulla base di una media di 38 ore settimanali.

Per le classi terze a tempo prolungato rimane confermato il quadro orario previsto dal D.M. 22 luglio 1983.

La situazione delle cattedre di italiano, storia e geografia presenta particolari elementi di criticità.

La costituzione delle cattedre di italiano, storia e geografia, potrebbe risultare in qualche modo semplificata, non esistendo più l’articolazione a suo tempo prevista dal D.M. 22 luglio 1983, ma sorgono difficoltà nella gestione del monte annuo di 33 ore di approfondimento .

Se da un lato il decreto 37 ne prevede una possibile utilizzazione (completamento delle cattedre in fase residuale) manca qualsiasi indicazione sulla gestione “normale” di tale orario (che settimanalmente si traduce in un’ora di lezione).

Non potendo costituire cattedra autonomamente, non si può neppure prevedere una sua attribuzione (in ipotesi) ad un solo docente che svolga la sua attività su 18 classi (a prescindere dalla difficoltà di trovare un’istituzione scolastica nella quale siano presenti 18 classi di scuola secondaria di primo grado!).

Dal momento che il Regolamento stabilisce che le 33 ore costituiscono un monte annuale, si può anche ipotizzare di incardinarLe in uno o più specifici periodi nel corso dell’anno scolastico, durante i quali la scuola – analogamente a quanto avviene per i corsi di recupero – esaurisce, sospendendo totalmente o parzialmente gli altri insegnamenti curricolari, tale monte orario. Se, invece, si volesse rispettare la scansione oraria settimanale la gestione potrebbe divenire più complessa. Non essendo consentito costituire cattedre con le ore di approfondimento si potrebbe ipotizzare l’affidamento agli insegnanti di italiano di un’ora aggiuntiva di approfondimento: ciò comporterebbe comunque un incremento di spesa (dovendo integrare la retribuzione del docente assegnato su tale cattedra) contraddicendo l’impianto del regolamento, volto essenzialmente a ridurre gli oneri finanziari.

Inoltre al docente di lettere è stato affidato l’insegnamento dell’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”,previsto dal D.L.112/2008.

Potenziamento dell’insegnamento della lingua inglese

Il potenziamento dell’insegnamento della lingua inglese,utilizzando le due ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria,i cui posti sono computati in organico di diritto, potrà essere autorizzato in sede di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto solo in assenza di esubero dei docenti delle seconde lingue comunitarie sia nell’ambito della scuola,sia a livello provinciale.

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