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Il testo del Decreto Gelmini che diventa Legge dello Stato

(se avete tempo anche l’iter, lo trovate qui)
Leggetevi l’accozzaglia di cose messe insieme in un unico decreto URGENTISSIMO che oggi è diventato legge dello stato. URGENTISSIMO, tanto da mettere in un unico documento le cose più disparate.

Una premessa: era OVVIO che venisse approvato. Senza aver dialogato ai vari tavoli.

Qualcuno sa spiegare la relazione tra, che ne so, il maestro unico alla scuola elementare e i laureati in medicina e chirurgia? Tanto per chiederne una. La relazione tra i SISSINI uscenti e il voto in condotta? Tra i libri di testo e la sicurezza?

E soprattutto, finite le 24 ore di tempo scuola previste col maestro unico (quindi immagino una prima elementare funzionante dalle 8.30 alle 12.30 dal lunedi al sabato per un totale di esattamente 24 ore) i bambini alle 12.30 chi li va a prendere? E soprattutto, dopo che fanno (i genitori al 90% saranno persone che lavorano no?). Forse le famiglie quando metteranno mano al portafoglio per risolvere questo piccolo insignificante problema sociale, si renderanno conto di che significa “Maestro unico e 24 ore).

Il Piano Programmatico degli interventi sulla scuola  (Articolo 64 del DL 25 giugno 2008, n. 112) e lo schema che è stato dato in mano ai sindacati prevede i TAGLI veri e propri.

Banalizzo, ma per farmi capire anche da chi è fuori dal mondo scuola.

In sintesi si riduce l’orario scuola (anche a medie e superiori), ridurre l’orario vuol dire che qualche docente perde ore in alcune classi, perdere ore in alcune classi vuol dire rimodulare le ore che un docente deve svolgere, ergo servono meno docenti se ci sono meno ore di lezione da fare. Però senza gravare sull’amministrazione, potete mandare i bambini alla materna a due o tre anni.

Si dimensionano e accorpano scuole (che devono avere minimo 500 alunni) per cui si contrae l’organico di DIrigenti, Segretari, ATA, docenti. Tradotto: persone, migliaia di persone che perdono il posto di lavoro, bambini di paesi disagiati, piccoli e mal collegati, di zone interne, costretti ad andare a scuola nel luogo in cui si deciderà che la scuola di minimo 500 alunni debba avere la sede principale.

Vabbè se sei di ruolo, la legge (al momento) obbliga a ricollocarti, ma è mobilità coatta, anche in altre amministrazioni pubbliche. Se sei alla soglia della pensione, ti ci mandano, con un calcio nel sedere, ma non per fare largo ai giovani. Se sei precario, magari da un decennio, non esisti più. Non c’è proprio modo di farti lavorare. Certo, anche se la scuola si è retta sui precari da sempre, e quindi hai lavorato come e più degli altri, pur non essendo a tempo indeterminato.

Ma cosa pretendiamo, è solo una banale questione sociale che riguarda un qualche migliaio di famiglie italiane (per la questura 2 milioni)…E qui non è questione di destra o di sinistra, badate bene.

Vabbè vi rimando per approfondimenti a chi ne sa più di me. Se proprio volete capire.

C’è da leggere per capire. C’è da leggere tutto, non da fare congetture, interpretare o zittire l’altro senza dialogo facendo passare le proprie idee come le più giuste. Ma lo scopo è propio quello di non LEGGERE più.

Vi lascio anche un link utile per capire le riforme del sistema scolastico ad oggi come si sono evolute. Magari di pedagogia ne parliamo un’altra volta. E non entro nel merito del Decreto Università.

Per l’approvazione dei vari regolamenti e decreti attuativi (iter previsti dalla legge attuale dello stato italiano) le proteste continueranno, così è emerso dai sindacati…sarà il caos per un po’ nel mondo della scuola, insomma.

Non finisce tutto con oggi. Immagino che lo sciopero di domani non sia che l’inizio della protesta.

Buona lettura.

Ddl Senato 1108 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università

Ddl Senato 1108 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università

Articolo 1.(Cittadinanza e Costituzione).

1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia.

1-bis. Al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale

2. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2.
(Valutazione del comportamento degli studenti).

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

1-bis. Le somme iscritte nel conto dei residui del bilancio dello Stato per l’anno 2008, a seguito di quanto disposto dall’articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento di interventi per l’edilizia scolastica e la messa in sicurezza degli istituti scolastici ovvero di impianti e strutture sportive dei medesimi. Al riparto delle risorse, con l’individuazione degli interventi e degli enti destinatari, si provvede con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo.

Articolo 3.
(Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti).

1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.

1-bis. Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell’esame finale del ciclo sono effettuate mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi.

3. Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

3-bis. Il comma 4 dell’articolo 185 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

4. L’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall’alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.

4. Il comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è abrogato;

al comma 5, dopo le parole: degli studenti sono inserite le seguenti:, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni,.

5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.

Articolo 4.
(Insegnante unico nella scuola primaria).

1. Nell’ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.

2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto all’insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall’applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1o settembre 2009. A seguito della predetta verifica per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l’anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d’istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all’applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-ter. La disciplina prevista dai presente articolo entra in vigore a partire dall’anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.

Articolo 5.
(Adozione dei libri di testo).

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avvienecnella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 5-bis.
(Disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento).

1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell’anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

2. Analogamente sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.

3. Possono inoltre chiedere l’iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell’anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all’atto del conseguimento dell’abilitazione relativa al corsodi laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.

Articolo 6.
(Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria).

1. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia, a seconda dell’indirizzo prescelto.

2. Le disposizioni di cui al comma i si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.
(Modifica del comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia).

1. Il comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

«433. Al concorso per l’accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per l’esercizio dell’attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato».

Articolo 7-bis.
(Provvedimenti per la sicurezza delle scuole).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell’articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è destinato un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.

2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 1986 n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall’articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430 e dall’articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1o gennaio 2006, sono revocate. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell’articolo 134 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.

3. La revoca di cui al comma 2 è disposta con decreto del ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l’attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del patto per la sicurezza delle scuole sottoscritto il 20 dicembre 2007, dal ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’eventuale riassegnazione delle risorse a regione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. Nell’attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all’articolo 4 commi 5, 7 e 9 della legge 11 gennaio 1996 n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalità,qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall’assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l’impossibilità di eseguire le opere.

5. Il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l’immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d’intesa con la predetta Conferenza unificata.

6. Al fine di assicurare l’integrazione e l’ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole il soggetto attuatore, di cui al comma 5, definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d’intesa con il dipartimento della protezione civile, sentita la predetta Conferenza unificata.

7. All’attuazione dei commi da 2 a 6 si provvede con decreti del ministro dell’economia e delle finanze su proposta del ministro competente, previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 8.
(Norme finali).

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

6 thoughts on “Il testo del Decreto Gelmini che diventa Legge dello Stato

  1. Sai, il fatto è che “chi legge” sono sempre i soliti. Quelli che capiscono cosa sta succedendo e che hanno un’idea propria in merito, ma che sono, ahime, solo una piccola % della popolazione.
    Gli altri, guardano le TV e lì è un’altra storia, un’altro racconto. E quando ti parlano e tu cerchi di farli ragionare, sono come indottrinati, imbambolati e statici sulle “loro” posizioni. Perchè se tante trasmissioni diverse su canali diverse lo dicono, allora deve essere vero, no?

    E questo è solo l’inizio, perchè con una scuola alla Gelmini, i bambini diventeranno tanti tv-dipendenti e basta.

    Quanta tristezza

  2. stamattina ho parlato con un collega indottrinato. Che non sciopera domani, ma sarà il primo, come oggi, come ieri, a fuggire via da scuola non appena avrà firmato la sua presenza filogovernativa ed attestato con un tutti assenti che la sua classe non c’è.
    Lui fa VACANZA STIPENDIATA, io ed altri ci persiamo una giornata di stipendio.
    I ragazzi sono in giro, AUTONOMI, a manifestare. AUTONOMI e SOLI. Perchè è un fastidio accompagnarli. A molti basta sapere che non sono a scuola. PUNTO.

    vabbè…

  3. Sarebbe da commentare ogni punto,per dimostrare,niente destra o sinistra,che è solo una legge di risparmio.Non voglio accennare al problema occupazionale,se non per dire che meno persone lavorano,meno soldi per il consumo,meno domanda ,ciò significa anche che si è tradito lo spirito del programma di destra che puntava ad aumentare i consumi,o ricordo male?O,ERA un programma economicamente errato!Mi preme vedere dalla parte del discente,il piccolo si troverà,non ora e non subito,ma tra qualche pò, ad essere imbottito di informazioni e ad avere un calo nella formazione,l’esatto contrario che qualsiasi pedagogista,destra o sinistra,ha mai affermato.Poi se i doc.dovranno essere portati fuori dal sistema lavorativo ci sarà di nuovo l’allarme pensioni.LE università, per scarsezza di mezzi, dovranno ingegnarsi e trovarli,non subito e non ora,tra un pò,e all’esterno.Lo conoscete un filantropo che impiega i suoi capitali senza un ritorno?E, L’INSEGNAMENTO LIBERO COME LA RICERCA sarà in mano ad un pugno ristretto…immaginate i farmaci e i prezzi !Solo per un piccolo es.!E quanto si pagherà per le tasse?AMMESSO E NON CONCESSO CHE ANCHE L’OPERAIO CE LA VOGLIA fare a mandare un proprio figlio all’università,perchè dalle pubbliche? E ce la farà?La corsa al voto sulla riforma(hanno ragione, però a chiarire che non si tratta di riforma!) è un chiaro segno di mancanza di serietà nello studio di un problema serio,oggi che nella globalizzazione solo le specializzazioni vincono la concorrenza,e le culture flessibili,cosa che senza alti studi non si ottiene.Prima diventerà il sud ancora più arretrato,anche causa egoismi nel federalismo fiscale che si vuole fare,poi tutto lo stivale sarà un ghetto economico e culturale,perchè le cose camminano insieme,del resto del mondo…altro che paura della Cina!c’è cecità,e un fare che non va oltre il naso,nessuna progettualità per il divenire.E,pagheranno per prima quelli per i quali se fai un ragionamento libero,sei un comunista.Ammesso che la Costituzione li avesse messi al bando!

  4. Se quanto affermato dal Ministro Tremonti è vero (“La scuola italiana è la migliore, ma non possiamo permettercela”), diventa sciocco affermare che il merito deve essere premiato. Buono a sapersi allora…

  5. Per “sistemare” 40 anni di gestione della cosa pubblica atta a creare caste e privilegi, compresi professori universitari, sicuramente servono sacrifici, quindi riconoscete almeno il fatto che sto governo (condiviso o no) ha delle idee e non si fa bloccare dalle caste.
    Ps:pensa che io vedo indottrinata la gente che si ostina a non pensare che c’è bisogno di cambiamenti nel sistema Italia.

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